COI - Comitato Olimpico Italico
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Comitato organizzativo delle Olimpiadi Italiche de i Regni Rinascimentali
 
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 Statuto del COI

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Antares89

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MessaggioTitolo: Statuto del COI   Statuto del COI EmptyMar Ago 17, 2010 9:58 pm

Presento qua lo Statuto del COI - Comitato Olimpico Italico


Citazione :

COI – Comitato Olimpico Italico

1. De il COI

1.1 Il COI è il comitato Olimpico Italico il cui compito è quello di organizzare i Giochi Olimpici sul suolo italico
1.2 Il fine del COI è quello di organizzare un’Olimpiade ogni 6 mesi. Per precisione nei mesi di aprile e ottobre.
1.3 Esso è costituito da un consiglio direttivo e da un comitato regionale per ogni principato italiano
1.4 Il suo motto è: “Citius! Altius! Fortius”

2. De il Consiglio Direttivo

2.1 Il Consiglio direttivo è il collegio dirigente del COI
2.2 Esso è costituito dai membri fondatori del COI, salvo loro dimissioni, i presidenti dei comitati regionali, da un rappresentate della Lega Italiana Soule e dai due pro-consoli in carica
2.3 Il consiglio direttivo è diretto da 2 consoli eletti dal consiglio stesso, tra i suoi membri, ogni 6 mesi
2.4 Il compito del consiglio direttivo è quello di coordinare i lavori per l’organizzazione delle olimpiadi. Esso si può avvalere della cooperazione del comitato regionale del principato in cui si svolgono le olimpiadi
2.5 Spetta al consiglio direttivo scegliere la sede di ogni singola edizione delle olimpiadi
2.6 Il rappresentante della Lega Italiana Soule fa parte del consiglio direttivo su invito del consiglio stesso. Esso è scelto ogni 6 mesi dalla LIS, a novembre e a maggio, ed è sottoposto ad approvazione del consiglio direttivo del COI

3. De i Consoli del COI

3.1 I consoli sono in numero di 2
3.2 Il loro compito è quello di dirigere i lavori del COI
3.3 Essi sono eletti dal consiglio direttivo, tra i suoi membri, ogni 6 mesi la seconda settimana di maggio e la seconda settimana di novembre
3.4 Al termine del loro mandato i consoli ricoprono il ruolo di pro-consoli per la durata del mandato dei consoli successivi
3.5 In caso di disaccordo tra i due consoli in decisioni controverse esse sono risolte per mezzo di votazione dal consiglio direttivo
3.6 I consoli possono essere rimossi sotto mozione di sfiducia presentata da almeno 5 membri del consiglio direttivo e sostenuta da almeno i 2/3 del consiglio. Nuovi consoli devono essere eletti entro la settimana seguente
3.7 Il console rimosso per sfiducia non acquista la carica di proconsole
3.8 In caso di parità delle decisioni prese dal COI i loro voti valgono doppi

4. De i proconsoli

4.1 I proconsoli sono i due consoli antecedenti a quelli attualmente in carica.
4.2 Essi hanno il compito di facilitare il passaggio tra i due mandati del consiglio
4.3 Essi dirigono temporaneamente il consiglio direttivo in caso di rimozione dei due consoli per sfiducia
4.4 Al termine del loro mandato i due proconsoli perdono il diritto di far parte del consiglio direttivo (possono tuttavia ricandidarsi come presidenti dei comitati regionali)
4.5 Possono ricoprire particolari incarichi sotto indicazione dei consoli

5. De i Comitati Regionali

5.1 I comitati regionali sono organi posti sotto la giurisdizione del COI
5.2 I comitati regionali italiani sono: COMi (Comitato Olimpico Milanese), COMo (Comitato Olimpico Modenese), COG (Comitato Olimpico Genovese), COF (Comitato Olimpico Fiorentino), COS (Comitato Olimpico Senese), COV (Comitato Olimpico Veneziano), COTL (Comitato Olimpico Terra di Lavoro), COA (Comitato Olimpico Abruzzese)
5.3 Il loro compito è quello di coordinare il movimento olimpico nella propria regione
5.4 Sotto indicazione del consiglio direttivo, il comitato regionale del principato sede dell’olimpiade può partecipare all’organizzazione della stessa
5.5 Esso è diretto da un presidente regionale eletto ogni 6 mesi tra i gruppi dello stesso
5.6 L’elezione dei presidenti regionali avviene la settimana precedente quella dei consoli
5.7 I nuovi presidenti devono essere approvati dai consoli
5.8 Fanno parte dei comitati regionali tutti coloro che faranno richiesta di adesione e che saranno approvati dal consiglio direttivo (anche seguendo il parere espresso dal presidente regionale dell’aspirante)
5.9 I presidenti regionali possono essere rimossi dal consiglio direttivo dai loro incarichi sotto approvazione dei 2/3 del suddetto consiglio
5.10 I membri dei consigli regionali possono essere espulsi dal consiglio direttivo sotto approvazione dei 2/3 del suddetto consiglio
5.11 I comitati regionali possono presentare proposte per il consiglio direttivo. QUeste proposte devono essere presentate dal presidente regionale al consiglio che vaglierà se approvarle o meno mediante votazione

6. De i Giochi Olimpici

6.1 I Giochi Olimpici sono organizzati dal COI nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno
6.2 Il loro svolgimento può essere sospeso dal consiglio direttivo del COI
6.3 È appannaggio del consiglio direttivo la scelta del principato di svolgimento dei giochi
6.4 I principati possono presentare delle candidature come sede ospite dei giochi (i cui tempi e modalità sono stabiliti di volta in volta dal consiglio direttivo)
6.5 Le candidature devono essere presentate al COI attraverso i Presidenti dei comitati regionali
6.6 Il regolare svolgimento dei Giochi è sotto responsabilità del COI

7. De lo Statuto

7.1 Il presente statuto è valido dal momento della fondazione del COI.
7.2 Ogni sua violazione deve essere approvata con una maggioranza dei 2/3 dal consiglio direttivo

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